L’ambito di applicazione del Superbonus 110% è definito al comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni relative agli interventi ammessi e ai requisiti tecnici richiesti sono applicabili alle spese sostenute DAL 1 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021.
La detrazione fiscale, applicabile alle spese sostenute, verrà riconosciuta nella misura del 110% e andrà ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, potranno essere utilizzate le seguenti formule:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”);
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Secondo l’art. 119 del Decreto Rilancio, gli interventi ammissibili al Superbonus sono:
- Interventi “TRAINANTI”
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessino l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.
- Interventi “TRAINATI” (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei Trainanti)
- Interventi di efficientamento energetico indicati nell’art. 14 del DL 63/2013 (cd. Ecobonus), nei limiti di detrazione o spesa stabiliti dallo stesso (es. serramenti, ecc…);
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- Installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati negli stessi.