Parliamo di un immobile di tre piani: al piano terra c’è un garage, mentre al piano piano primo e secondo sono appartamenti. Esiste una scala interna per accedere ai due appartamenti catastalmente distinti. Attualmente l’intero immobile appartiene a mia madre ma, a partire da gennaio, l’appartamento al primo piano apparterrà al 100% a mia moglie mentre quello al secondo piano sarà al 100% mio. Io e mia moglie non siamo in condivisione dei beni.  Vorremmo usufruire dei vari bonus, in primis il superbonus 110%, per ristrutturare l’immobile allo scopo di fondere in un unico appartamento gli attuali due. L’unione delle due unità abitative alla fine dei lavori di ristrutturazione può precluderci l’accesso al superbonus 110%?

Qualora si configuri il condominio, per accedere al Superbonus dovrà essere eseguito almeno un intervento trainante sulle parti comuni (isolamento a cappotto/copertura, sostituzione impianto riscaldamento se centralizzato) e, congiuntamente, gli eventuali interventi trainati (serramenti, caldaie autonome, fotovoltaico, ecc…) sulle pertinenze private. L’insieme degli interventi (trananti + trainati) dovrà garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Si deduce quindi che se il condominio non realizza gli interventi sulle parti comuni, i singoli proprietari non possono accedere al superbonus. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020 in relazione a suddivisioni e accorpamenti delle unità immobiliari riporta quanto segue: “Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori [omissis…]”.