Sono proprietario di un’abitazione in villetta bifamiliare. Un’unità appartiene a me, l’altra a mio figlio. L’abitazione ha una superficie lorda di 80mq con riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione. Il piano seminterrato, anch’esso di 80 mq lordi, è considerato catastalmente “locale di sgombero”, ha un’altezza di 2.40 m ed è presente un locale lavanderia e il locale caldaia. Il locale seminterrato ha l’impianto di riscaldamento con i caloriferi in ghisa ed un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) con 2 split. Vorrei eseguire i segenti interventi: cappotto esterno, isolamento del sottotetto e installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo. Mi è stato riferito da un tecnico che non posso fruire del 110% perché nel seminterrato esiste l’impianto di riscaldamento. E’ vero? Se fosse vero, basterebbe scollegare le tubazioni che collegano il collettore del seminterrato? E inoltre non posare il cappotto sulle pareti esterne del seminterrato?
L’accesso ai benefici fiscali (e ai contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici) è subordinato allo stato legittimo dell’immobile (TUE DPR 380/01 – art. 49).
In Regione Lombardia è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva ed invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi (Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24).
Con l’introduzione del DGR 3965/15 inoltre è stata definita l’azione sanzionatoria che prevede anche la rimozione e/o disattivazione permanente obbligatoria dei corpi scaldanti.
In ragione di quanto sopra, per l’accesso ai sistemi incentivanti, è necessario ripristinare lo stato legittimo dell’immobile sia in termini di impianti che di destinazione d’uso dei locali. La legittimità sarà certificata da un tecnico abilitato mediante accesso agli atti e confronto con lo stato di fatto dell’immobile. Eventuali difformità, ove possibile, dovranno essere sanate e concluse prima dell’accesso agli incentivi.